La segnalazione di operazioni sospette è un processo attraverso il quale le banche identificano e comunicano operazioni anomale o comportamenti sospetti, processo fondamentale per prevenire il riciclaggio.
Il sospetto deriva da caratteristiche, entità o natura dell'operazione, con valutazione basata sulla conoscenza del cliente e profilo di rischio. Aspetti oggettivi e soggettivi, insieme a circostanze note, contribuiscono alla valutazione. La conoscenza approfondita del cliente è essenziale.
A supporto dell’individuazione delle operazioni sospette, la UIF ha emanato i nuovi Indicatori di anomalia che supportano l'analisi delle operazioni; in ogni caso la loro presenza non determina automaticamente una segnalazione così come la loro assenza non comporta necessariamente che l’operazione venga ritenuta coerente. È necessaria sempre un’attenta valutazione dell’operatività ed un’accurata conoscenza del cliente.
Il transaction monitoring è uno strumento fondamentale nelle banche per individuare comportamenti anomali e prevenire il riciclaggio.
Analizzando transazioni come ad esempio bonifici e pagamenti, il sistema rileva anomalie che richiedono valutazioni.
Ogni istituto ha il proprio sistema di monitoraggio, che genera alert da esaminare e valutare come coerenti o sospetti. La valutazione richiede una documentazione approfondita per ricostruire il processo deduttivo del valutatore.
L'articolo 18 impone una verifica rigorosa dell'identità del cliente e del titolare effettivo, insieme all'acquisizione di informazioni sullo scopo del rapporto.
L'articolo 19 dettaglia le modalità di adempimento di tali obblighi, con procedure specifiche per l'identificazione. La verifica dell'identità richiede il riscontro delle informazioni acquisite anche tramite la consultazione di banche dati.
Qualora non sia possibile identificare il cliente e, se presente, il titolare effettivo e acquisire informazioni su scopo e natura del rapporto, l’articolo 42 impone l’astensione dall’instaurazione, dall'esecuzione ovvero dalla prosecuzione dei rapporti.
L’articolo 21 del D. Lgs. 231/2007 prevede l’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi, parte del Registro delle Imprese, contenente informazioni sulla titolarità effettiva di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini. Restano escluse le società di persone. Il registro si divide in due sezioni: una per società e persone giuridiche private, l'altra riservata a trust e istituti giuridici affini.
Il Registro sarebbe dovuto entrare in vigore l’11 dicembre 2023, ma la sentenza n.8083/2023 del Tar del Lazio ne ha sospeso l’efficacia almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l’udienza di merito.
Per le società estere, esistono registri esteri accessibili. L’elenco dei Registri europei lo trovi alla pagina web
https://e-justice.europa.eu/printAll.do?init=true&action=printAll&useContId=251182&idTaxonomy=38576&plang=it
L'articolo 18 delinea la procedura di adeguata verifica in quattro step.
Il primo passo consiste nell'identificare il cliente e, se presente, l'esecutore, verificandone l'identità attraverso fonti affidabili. Successivamente, si identifica il titolare effettivo.
La terza fase implica l'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto.
Infine, il controllo costante consiste nella verifica continua degli elementi informativi ed economico-patrimoniali, rilevando eventuali incoerenze o anomalie. Il KYC (Know Your Customer), chiamato anche modulo antiriciclaggio, è lo strumento utilizzato per acquisire queste informazioni.
L’adeguata verifica consiste nell'acquisizione di informazioni sulla clientela e nella creazione di un profilo di rischio di riciclaggio. Questa attività è cruciale per garantire la corretta conservazione dei dati e la qualità del processo segnaletico delle operazioni sospette.
L’episodio di oggi delinea QUANDO deve essere effettuata l'adeguata verifica: nei casi di instaurazione di un rapporto continuativo e di esecuzione di operazioni occasionali, in caso di sospetto di riciclaggio o dubbi sulla veridicità dei dati.
Viene, infine, evidenziata la connessione tra l'adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette (SOS).
La cornice legislativa antiriciclaggio italiana, delineata dal D.Lgs. 231/07, si basa su quattro pilastri fondamentali: adeguata verifica, collaborazione attiva, conservazione dei dati e limitazione al contante.
L'adeguata verifica richiede alle istituzioni finanziarie di implementare processi rigorosi per verificare l'identità dei clienti.
La collaborazione attiva promuove la condivisione di informazioni su operatività sospette tra banca a autorità di vilanza per prevenire attività illecite.
La conservazione dei dati è cruciale per conservare accuratamente i dati relativi ai propri clienti e alle transazioni effettuate. In particolare, l'Archivio Standardizzato, alimentato dalla movimentazione e dall'anagrafe, assicura la conservazione tempestiva e completa dei dati.
La conformità a tali pratiche contribuisce a un ambiente finanziario resiliente e resistente alle attività criminali, enfatizzando l'interconnessione dei quattro pilastri antiriciclaggio.
Il concetto di antiriciclaggio si riferisce a un insieme di norme e procedure volte a prevenire l'ingresso di risorse economiche di origine illecita nel sistema legale.
Gli step attraverso cui si attua il riciclaggio sono 3: introdurre i soldi illeciti nel sistema (collocamento), confonderli con tanti passaggi (stratificazione) e farli sembrare puliti (integrazione).
Le regole principali sono state sviluppate a livello internazionale, europee e successivamente sono state tradotte in leggi e regolamenti interni, che le istituzioni finanziarie sono tenute a rispettare.
L’osservanza delle norme è fondamentale per garantire l'integrità del sistema finanziario e prevenire ricadute dannose nel sistema legale.
Presentazione del primo podcast italiano interamente dedicato all'antiriciclaggio, ideato e con voce di Annamaria Gallo (bio)