
L'articolo 18 impone una verifica rigorosa dell'identità del cliente e del titolare effettivo, insieme all'acquisizione di informazioni sullo scopo del rapporto.
L'articolo 19 dettaglia le modalità di adempimento di tali obblighi, con procedure specifiche per l'identificazione. La verifica dell'identità richiede il riscontro delle informazioni acquisite anche tramite la consultazione di banche dati.
Qualora non sia possibile identificare il cliente e, se presente, il titolare effettivo e acquisire informazioni su scopo e natura del rapporto, l’articolo 42 impone l’astensione dall’instaurazione, dall'esecuzione ovvero dalla prosecuzione dei rapporti.