
Il presente video illustra gli obblighi di legge per gli importatori di prodotti provenienti da fuori UE. Tutte le leggi fanno riferimento agli obblighi derivanti dall’immissione in libera pratica dei prodotti all’interno dell’Unione Europea. L’immissione in libera pratica non è solo la commercializzazione, bensì la messa a disposizione di un prodotto, nei confronti di un terzo e sotto qualsiasi forma: vendita, affitto, regalo, prestito, comodato d’uso. Il passaggio attraverso la dogana non costituisce immissione in libera pratica, dato che i prodotti sono destinati all’importatore e non a terzi. La definizione di immissione in libera pratica è chiaramente definita dal sito della direzione generale delle dogane. Gli importatori per la legge europea sono considerati i produttori degli articoli che importano, quindi hanno gli stessi obblighi dei produttori, ovvero devono predisporre un fascicolo tecnico, nel quale sono raccolti tutti i documenti che dimostrano che i prodotti immessi in libera pratica sono non pericolosi. Purtroppo nelle dogane italiane il Regolamento 765/2008/CE, spesso non viene rispettato e vengono richiesti agli importatori una serie di documenti che la legge richiede solo al momento dell’immissione in libera pratica e non prima. La stessa situazione si riscontra con la richiesta dei nulla osta sanitari per i dispositivi medici, che in realtà replicano gli obblighi previsti dalla direttiva su tali prodotti, ma sempre al momento dell’immissione in libera pratica. Gli importatori hanno tutto l’interesse a conoscere il Regolamento 765/2008/CE ed in particolare gli articoli 27, 28 e 29 che sono gli stessi ripresi testualmente nel manuale interno delle dogane, che i funzionari dovrebbero conoscere ed applicare, ed invece rimane lettera morta. Per rispettare le leggi sulla marcatura CE e sulla sicurezza dei prodotti gli importatori devono predisporre il fascicolo tecnico, con tutti i documenti relativi, prima di far partire le merci dai paesi di origine. seguici nei nostri siti: