Podcast dedicato alla divulgazione di pillole di salute e tutto ciò che ci gira attorno. Provo a raccontare cose con un linguaggio accessibile a tutti. Laureato in Infermieristica dal duemiladiciannove.
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Il testamento biologico (legge 12/2017 n.219, Disposizioni Anticipate di Trattamento)
L'Infermiere Informa
6 minutes 14 seconds
4 years ago
Il testamento biologico (legge 12/2017 n.219, Disposizioni Anticipate di Trattamento)
Probabilmente avrete sentito parlare di “testamento biologico”, o di “biotestamento”. Ciò che accomuna questi due termini è la legge del 22 dicembre 2017, n. 219. Legge che tratta, tra le varie, le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Chi? Chiunque, a patto che sia maggiorenne e capace di intendere e volere.
Cosa sono le DAT? La legge stabilisce che il soggetto “in previsione di un’eventuale incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito sufficienti informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. Importante: il soggetto deve avere ricevuto adeguate informazioni mediche e deve essere pienamente consapevole delle conseguenze a cui porteranno le sue disposizioni anticipate di trattamento.
Sostanzialmente: la legge dà la possibilità di redigere il proprio testamento biologico in cui si può specificare quali trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e singole terapie si vogliono ricevere o meno; in vista di un futuro momento in cui ipoteticamente non si sarà in grado di scegliere per sé stessi (per uno stato di incoscienza irreversibile, per uno stato di aggravamento di salute etc).
Come? “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie”. È possibile indicare un fiduciario, persona che farà le veci delle proprie volontà espresse e da intermediario tra medico e figure competenti qualora sopravvenisse il momento di attuare le disposizioni date.
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