In questa puntata raccontiamo la sentenza CNF n. 162/2025 che pone fine ad un contrasto giurisprudenziale piuttosto acceso con riferimento al dies a quo della prescrizione disciplinare dell'illecito di omessa fatturazione di compensi (artt. 16 e 29 cdf).
Infatti, secondo alcuni orientamenti, il dies a quo prescrizionale andrebbe al più tardi collegato:
- alla decisione del CDD;
- al termine finale dell’obbligo di conservazione della documentazione fiscale;
- alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso).
La sentenza CNF n. 162/2025 (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), ricostruendo la disciplina dell'obbligo in parola anche alla luce della normativa fiscale e penale, perviene ad una soluzione assai motivata, che afferma il seguente principio di diritto:
"L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell'azione disciplinare."
Fonti.
https://codicedeontologico-cnf.it/importante-omessa-o-tardiva-fatturazione-di-compensi-percepiti-il-punto-sullindividuazione-del-dies-a-quo-prescrizionale/
Show more...